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Tutto sulla Marcatura CE

BY IN Sicurezza On 15/10/2014

Il mercato unico europeo è lo spazio economico nel quale beni, servizi, capitali e persone possono circolare liberamente senza barriere. L’Unione Europea, sin dall’inizio, ha teso ad eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle merci. Per tale obiettivo, fondamentali sono le Direttive comunitarie, che hanno modificato radicalmente la regolamentazione ed il controllo del mercato interno.

Tali Direttive, riguardanti sia categorie di prodotti di uso professionale ed industriale, sia prodotti destinati ai consumatori finali, offrono la possibilità per il fabbricante di utilizzare le norme tecniche armonizzate per soddisfare la garanzia di una produzione rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza e, quindi, per apporre legittimamente la marcatura sui prodotti.

La violazione degli obblighi riconducibili alla marcatura CE ovvero l’indebita marcatura CE, nel caso questa sia obbligatoria, comporta il ritiro del prodotto da parte dell’autorità competente di vigilanza sul mercato.

 

CHE COS’È LA MARCATURA CE?

È l’indicazione di conformità del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza previsti da una o più Direttive comunitarie applicabili al prodotto stesso. La marcatura deve essere applicata sul prodotto o sulla macchina.

 

CHI DEVE APPORRE LA MARCATURA CE?

Il fabbricante, se risiede nell’Unione Europea, altrimenti un suo rappresentante, da lui autorizzato, stabilito nella UE. In mancanza anche di quest’ultimo, la responsabilità della marcatura CE ricade sul soggetto che effettua la prima immissione del prodotto nel mercato comunitario.

 

QUANDO DEVE ESSERE APPOSTA LA MARCATURA CE?

Prima che il prodotto sia immesso sul mercato, salvo il caso in cui direttive specifiche non dispongano altrimenti.

 

TUTTI I PRODOTTI DEVONO AVERE LA MARCATURA CE?

No, soltanto quelli che ricadono sotto le Direttive comunitarie cosiddette del “Nuovo approccio”.

 

QUALI SONO GLI OBBLIGHI DEL FABBRICANTE?

Immettere sul mercato solo prodotti sicuri e conformi ai requisiti contemplati dalle Direttive sotto cui il prodotto ricade, in particolare i requisiti di sicurezza.

 

QUALE DOCUMENTAZIONE DEVE PREPARARE IL FABBRICANTE?

Il fabbricante è tenuto a redigere una “Dichiarazione di Conformità”, in cui indica la/e Direttive applicate e le norme tecniche utilizzate; deve inoltre predisporre e custodire un “Fascicolo Tecnico” descrittivo delle caratteristiche tecniche del prodotto e delle prove da lui effettuate comprovanti la sicurezza del prodotto stesso. Tale documentazione deve essere disponibile a richiesta delle Autorità competenti a sorvegliare il mercato.

Per tutte le informazioni e i chiarimenti sugli obblighi da rispettare in materia di Marcatura CE contatta direttamente lo Studio Rubin allo 049 9470023 oppure info@studiorubin.com


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